Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.
In ottemperanza al comma 2 dell’art. 15 del
D.Lgs. 33/2013,
si pubblicano i dati relativi agli incarichi ed alle collaborazioni
pubblicati anche all’Anagrafe delle Prestazioni per le PA come previsto
dalla normativa vigente
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei
relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la
liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti
indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.
Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.