Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici
SEZIONE III – SELEZIONE DELLE OFFERTE
Art. 77.
(Commissione giudicatrice)
1. Nelle procedure di aggiudicazione
di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto.2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora
a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.
(comma così modificato dall'art. 53,
comma 5, lettera c), legge n. 108 del 2021)
TITOLO IV - MODALITA’ DI
AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI
Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della
commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo
53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo
162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della
loro esecuzione con le modalità previste dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano,
prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo
73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.