Procedure e modalità per le segnalazioni di illecito
Il Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower ("informatore” tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 - Normativa(link is external)
Chi è il Whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
- Dipendenti pubblici
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
Quando si può segnalare?
- Quando il rapporto giuridico è in corso
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
Si allegano i seguenti documenti:
- istruzioni per la segnalazione delle violazioni (link)
- informativa privacy (link)
- modulo segnalazione di un illecito (link)
- Atti di accertamento delle violazioni: non è stato ricevuto alcun atto di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 in nessuno annualità.