L'istituto scolastico non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: il proprietario e manutentore delle strutture è il Comune di Bari ed esso si occupa di tutti gli obblighi ambientali.
Contenuti:
- qualsiasi
informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od
in qualunque altra forma materiale concernente:
- lo
stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua,
il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone
costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le
interazioni tra questi elementi;
- fattori
quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti,
anche quelli radioattivi, le missioni, gli scarichi ed altri rilasci
nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente, individuati al numero 1);
- le
misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro
atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai
numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i
suddetti elementi;
- le
relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- le
analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate
nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
- lo
stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione
della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i
siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo
stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
Dlgs 33/2013 - Articolo 40
Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali
restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo
3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo
2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in
conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché
le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali
informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita
sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle
informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso
subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi
eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione
ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente
decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del
medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.