L'Istituto scolastico non opera in tale ambito.
Contenuti:
- Provvedimenti straordinari adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze
- Termini
temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei
provvedimenti straordinari
- Costo
previsto degli interventi
- Costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione
- Forme
di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei
provvedimenti straordinari
Dlgs
33/2013 - Articolo 42
Articolo
42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di
emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1.
Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti
e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamitÃ
naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e
straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a
provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a)
i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b)
i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti straordinari;
c)
il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli
interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.