Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
"Il Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 2 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011".
La presente sotto-sezione non è compilabile in quanto le istituzioni scolastiche, per effetto dell’Art.1, comma 2 della L. 196/2009 non rientrano fra le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina del D.L.vo 91/2011.
"A fini statistici, le istituzioni scolastiche sono considerate unità locali del Ministero dell’Istruzione; le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell’Università e della Ricerca; le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome; le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero della Cultura". (Fonte ISTAT)
In assenza degli indicatori definiti dal Ministero dell'istruzione e del Merito già MIUR e di aggiornamenti normativi specifici tuttavia, si pubblica la seguente documentazione: