Decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni)
Titolo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED
EDILIZIA
Capo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei
contratti pubblici sotto soglia
2. Fermo quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di
cui all'articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari
o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino
alle soglie di cui all'articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno
evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel
caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
2.2), legge n. 108 del 2021)
Alla data del 30/06/2023 l'istituto scolastico non ha programmato e avviato alcuna procedura negoziata senza bando per affidamenti di importo superiore a 139.000€ e fino alle soglie comunitarie e di lavori superiori a 150.000 € e fino a 1.000.000 €