L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico tramite:
posta elettronica certificata all'indirizzo: [email protected]
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Per "accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97.
Chiunque ha il diritto
di richiedere documenti,
informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le
pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito
web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n.
33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti,
documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
Il Procedimento
Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Dirigente Scolastico.
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo, il Direttore generale dell'USR Puglia all'indirizzo e-mail d[email protected] pec [email protected] oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza dell’istituto scolastico è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dr. Giuseppe Silipo
DOCUMENTI: Scarica moduli al seguente (link)