Riferimenti normativi
L'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013,
come modificato dall' art. 29 del D.Lgs. n. 97/2016,
stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino con cadenza annuale e
con cadenza trimestrale l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle
imprese creditrici.
L'art. 33 del D. Lgs.
33/2013 modificato dall'art. 29 del D. Lgs 97/2016, dispone quanto segue:
"Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con
cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo
dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno
2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un
indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di
tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero
delle imprese creditrici». Gli indicatori di cui al presente comma sono
elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo
uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
In merito alla
tempistica entro cui tali dati devono essere pubblicati, il legislatore ha
previsto una scadenza precisa per la pubblicazione dell'indicatore
di tempestività dei pagamenti, con l'art. 10 del DPCM del 22 settembre 2014:
per l'indice trimestrale entro il trentesimo giorno del mese successivo alla
conclusione del trimestre cui si riferisce, mentre per l'indice annuale entro il
31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Non è stata prevista
una scadenza per la pubblicazione dell'ammontare del debito, ma in via analoga
si prende a riferimento la medesima scadenza.
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