In relazione a quanto previsto all’Art. 35, comma 3 del D.L.vo 33/2013:
-
lettera "a”: vedere alla sotto-sezione "Monitoraggio tempi procedimentali”;
-
lettera "b”: la scuola non stipula "convenzioni quadro”;
-
lettera "c”, la scuola acquisisce d’ufficio ed effettua controlli sulle dichiarazioni sostitutive con modalità ordinarie.
_____________
COS'È
L'AUTOCERTIFICAZIONE
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di
presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri
stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte
(firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di
presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica
amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati:
pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da
trasmettere all'estero.
QUALI
SONO LE DICHIARAZIONI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE?
Si possono
"autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di
benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
e inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di
stato civile. Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
*
Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non
ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono
gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile,
ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni,
procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario
controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i
fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da
parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia
fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. Le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una
istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà:
a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel
caso di invio per posta o per via telematica);
b)
firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di
presentazione diretta)
DOV'È
UTILIZZABILE
L'autocertificazione
e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti
con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane,
I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico
(compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del
Gas, ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con
l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
COME
FUNZIONA
Per
avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici
pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo
previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia
contestuale ad una istanza. L'autentica della sottosrizione avviene previa
identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei
seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione
di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato
da una pubblica autorità.
COSA
FARE SE NON VIENE ACCETTATA
Il
pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette
l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni
previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per
omissioni o rifiuto di atti d'ufficio. Il cittadino dovrà, in primo luogo,
accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome,
cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della
stessa e il tipo di procedimento attribuito. Così come la Pubblica
Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto
diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire
agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del
mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli
estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla
data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e
non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti
per le sanzioni della reclusione fino a un anno o di una multa.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o
quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
SOTTOSCRIZIONE,
AUTENTICA DELLA FIRMA E IMPOSTE DI BOLLO
La legge istitutiva dell'autocertificazione,
prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in
una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è
sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di
comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a
ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici
servizi. l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino
quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta. (Principali
usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni
familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.
DICHIARAZIONI
NON VERITIERE
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non
veritiere. L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la
veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. E' evidente che le norme,
semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica
Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione. Il rilascio
di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
AUTOCERTIFICAZIONE
CONSENTITA
??
https://www.amministrazionicomunali.it/autocertificazioni
______________________________________________________________________________
CONTATTI PER GLI ADEMPIMENTI EX Art. 35 COMMA 3 D.L.vo 33/2013
CENTRALINO: 0785/373221
E-MAIL ISTITUZIONALE: [email protected]
PEC: [email protected]