Gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati
L'articolo 7 dello "Statuto delle Imprese" (legge 11 novembre 2011, n.180) ha previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni statali di redigere l' elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati con ciascun atto che regoli il rapporto con i cittadini in relazione all'accesso ai servizi pubblici o alla concessione di benefici. Tale elenco deve essere allegato al provvedimento e reso pubblico sul sito web dell'amministrazione.
Questa disposizione ha l'obiettivo di rendere immediatamente identificabili e comprensibili al cittadino e alle organizzazioni di categoria gli adempimenti contenuti in ciascun nuovo atto e quale sia il loro impatto sui privati. Ricordiamo che per onere informativo si intende qualunque adempimento cui cittadini e imprese siano tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti.
Con il " Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati " (DPCM n.252 del 14 novembre 2012 - pubblicato in G.U. il 4 febbraio 2013) sono state approvate le Linee guida che disciplinano l'attività delle amministrazioni per la stesura e pubblicazione degli elenchi degli oneri.
Le linee guida contengono uno schema standard da utilizzare per la redazione dell'elenco. Infatti, per una maggiore comprensione e per garantire la piena trasparenza, occorre che gli atti predisposti dalle diverse amministrazioni rispondano a criteri di chiarezza e omogeneità.
Gli atti dovranno essere approvati e, dove previsto, dovranno essere inviati alla G.U. per la pubblicazione, corredati dell'elenco degli oneri.
In ogni caso l'elenco dovrà essere poi pubblicato sul sito web istituzionale in una apposita area denominata "Oneri informativi introdotti ed eliminati" all'interno della sezione "Come fare per...", ed essere raggiungibile anche dalla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul sito, nella stessa sezione, i riferimenti del responsabile del trattamento reclami nonché la casella di posta elettronica a cui scrivere, per segnalare la mancata o parziale attuazione delle disposizioni del regolamento.
L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ([email protected]) fornirà supporto e assistenza alle amministrazioni interessate per tutte le attività necessarie al corretto adempimento della normativa.
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