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Dlgs 33/2013 - Articolo 26, comma 1 - Obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono
determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
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