Pubblicazione ai sensi dell'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 33/2013 e art. 2 c.9 bis della L.241/90
Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la
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pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).
Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito
di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte
dell'amministrazione.
Come si esercita
Il diritto si esercita inviando una richiesta, per via telematica, al
Responsabile della trasparenza
all’indirizzo PEC:
[email protected] abilitato a ricevere messaggi
anche da caselle di posta ordinaria, utilizzando l’apposito modulo.
La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.