La sanzione, prevista nell.art. 47, non è prevista nella scuola
Art. 47 – Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati
di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in
carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie,
del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i
compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo
interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22,
comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta
giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro
trenta giorni dal percepimento.