Per ciascuna tipologia di procedimento dell’amministrazione sono pubblicate:
- Una breve descrizione del procedimento
- L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria
- Il nome del responsabile del procedimento (compreso recapito telefonico/email)
- (se diverso) L’ufficio competente all’adozione del provvedimento
finale e il relativo responsabile (compreso recapito telefonico/email)
- (Per i procedimenti ad istanza di parte) atti e documenti da
allegare all’istanza e la necessaria modulistica (compresi fac-simile
per le autocertificazioni), gli uffici ai quali rivolgersi (compresi
orari/indirizzi/recapiti telefonici/email)
- Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti che li riguardano
- Termine per la conclusione del procedimento (con indicazione se il
procedimento termina con un atto/con una dichiarazione
dell’interessato/con il silenzio assenso)
- Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
- (se disponibile) il link di accesso al servizio online
- (se necessario) Modalità per l’effettuazione dei pagamenti
- (in caso di inerzia) Il nome del soggetto a cui è attribuito il
potere sostitutivo nonché le modalità per attivare tale potere (con
indicazione di recapiti telefonici e email)
- I risultati delle indagini di customer satisfaction
Normativa
Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le
seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché,
ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e
i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le
modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f ) il termine
fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il
provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi
con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di
tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in
favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre
il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer
satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso
diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le
pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e
formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in
assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può
respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve
invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.