Atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui
l'amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone.
Articolo 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati.