L’accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto
Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto
Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di
richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione
obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia
stata omessa la pubblicazione sul sito.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.
La richiesta può essere inviata tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo dell'Istituto
- posta elettronica all’indirizzo e-mail dell'Istituto
Il Procedimento
Il responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta
giorni comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del
Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare
del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art.
2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso
civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art.
2, co. 9-ter della L. 241/1990.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.