Per accesso civico generalizzato (introdotto dall’art. 5, comma 2
del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del
25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di
richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla
P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto
dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
- La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato
- La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente
- La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica
- La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su
supporti materiali);
- La richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in
maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si
fa richiesta.
Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in
quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che
non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
Il Procedimento
Il Dirigente provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto
dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando
preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia
dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro
10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il
termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale
termine il Dirigente provvede sull’istanza (quindi, il termine di
conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente decidesse
comunque di accogliere l’istanza, ha l’onere di dare comunicazione di
tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno
materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale
ultima comunicazione.
Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata
risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi
di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei
casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare
richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20
giorni.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010.