Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la
gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le
informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di
locazione o di affitto versati o percepiti.
Voce non significativa per l'Istituto: NON SONO PRESENTI IMMOBILI POSSEDUTI E/O DETENUTI