Sono allegati al presente Regolamento, di cui fanno parte integrante:
Allegato-1-Dlgs-33.13-novellato-con-DLgs-n.-97.16
Allegato-2.-Elenco-Obblighi-di-Pubblicazione
Allegato-3.-Linee-Guida-ANAC-sul-FOIA
Allegato-4-MOD.-AI-RICHIESTA-accesso-informale
Allegato-5-MOD.-AF-RICHIESTA-accesso-formale
Allegato-6-MOD.-ACS-RICHIESTA-accesso-civico
Allegato-7-MOD.-ACG-RICHIESTA-accesso-generalizzato
REGOLAMENTO DELL’ACCESSO AGLI ATTI
Approvato dal Consiglio
di Istituto
PREMESSA
Par. 1
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
·
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
·
D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, è di seguito
definito "Decreto trasparenza”.
·
Linee Guida A.N.A.C."Indicazioni operative ai fine della definizione
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.
Lgs. N. 33/2013”.
Par.2
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si intende:
1. per "accesso documentale”,
l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
2. per "accesso civico”,
l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, ai
documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, il cui elenco è inserito
nell’Allegato 2) del presente documento;
3. per "accesso generalizzato”,
l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza;
4. per "diritto di accesso”,
il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi ( art.1);
5. per "interessati”, tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è
chiesto l’accesso;
6. per "controinteressati”,
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso
il loro diritto alla riservatezza;
7. per "pubblica amministrazione”
si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario;
8. per "documento amministrativo”,
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti dall’Istituzione Scolastica, e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale;
9. per "dati sensibili”, i
dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale
Titolo I
ACCESSO DOCUMENTALE ex L. 241/1990
Art. 1
CHE COSA È IL DIRITTO
DI ACCESSO
È il potere/diritto degli interessati di richiedere,
di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti
amministrativi, (ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) "al fine di
assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto,
concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Art. 2
MODALITÀ DI ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
2.1 Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
·
accesso informale, si esercita mediante richiesta con la compilazione di
apposito modulo (Mod. AI); la richiesta è esaminata senza formalità e il
suo accoglimento comporta solo la possibilità di visionare i documenti di cui
si richiede l’accesso;
·
accesso formale con rilascio di copia del documento amministrativo,
comporta la compilazione di un apposito modulo (Mod AF) e il procedimento di
accesso si conclude entro 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della
richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima.
2.2 In entrambi i casi, il richiedente deve allegare, al modulo di richiesta,
copia del proprio documento identificativo, in corso di validità.
Art. 3
RESPONSABILE
DELL’ACCESSO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico.
Art. 4
PROCEDURA PER
L’ACCESSO INFORMALE
4.1 Si ha accesso
informale nel caso non siano presenti controinteressati.
4.2 Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante
richiesta scritta agli Uffici di Segreteria, con compilazione del Modulo Mod.
AI.
4.3 Il richiedente, soggetto interessato, deve allegare al suddetto
modulo fotocopia del proprio documento identificativo, in corso di validità.
4.4 Se il richiedente è persona diversa dal soggetto interessato, deve
dimostrare i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. In tal
caso richiedente deve allegare al predetto modulo:
·
fotocopia del proprio documento identificativo, in corso di validità;
·
fotocopia del documento identificativo, in corso di validità, del soggetto
interessato;
·
fotocopia del documento che gli conferisce poteri di rappresentanza
(procura, mandato, delega).
4.5 Per poter ottener l’acceso all’atto, il richiedente deve:
·
indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli
elementi che ne consentano l’individuazione;
·
specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.
4.6 La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità,
nell’ambito dell’orario di ufficio, presso la segreteria della scuola,
compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale; è accolta, se
possibile, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie,
esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
Art. 5
PROCEDURA PER
L’ACCESSO FORMALE. RICHIESTA DI ACCESSO
5.1 Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante
richiesta scritta agli Uffici di Segreteria, con compilazione del Modulo Mod. AF,
che riguarda la "presa visione” e/o il "rilascio di fotocopie dell’atto”.
Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti
dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione
della medesima.
5.2 Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione,
entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente (con raccomandata con
avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). In tal
caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dal momento in cui
sarà presentata la richiesta corretta.
5.3 La richiesta viene protocollata e il numero di protocollo viene
comunicato al richiedente, mediante la ricevuta di ricezione del Modulo Mod.
AF.
5.4 Sarà garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei
termini previsti dall’art. 60 del D.Lgs. 196/2003, in caso di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Art. 6
RISPOSTA
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
6.1 Il Dirigente scolastico, valutata la richiesta, decide:
·
l’accoglimento della richiesta: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione
viene messa a disposizione del richiedente;
·
la limitazione della richiesta: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene
messa a disposizione del richiedente;
·
il differimento della richiesta: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo
momento, indicato dall’Istituzione scolastica;
·
il rifiuto della richiesta: la domanda non può essere accolta.
6.2 Dell’accoglimento della richiesta formale, della limitazione, del
differimento o del rifiuto (che devono essere motivati) va data comunicazione
all’interessato a mezzo notifica, via PEC o raccomandata A.R., entro dieci
giorni dall’arrivo della richiesta al protocollo; qualora sia necessario il
coinvolgimento di soggetti controinteressati il termine viene posticipato di
ulteriori dieci giorni.
Art. 7
ACCOGLIMENTO DELLA
RICHIESTA
7.1 La comunicazione di accoglimento indica il giorno e l’ora fissato per
l’accesso.
7.2 Il richiedente avrà accesso per l’esamina dei documenti presso
l’Istituzione scolastica, secondo le modalità indicate nell’atto di
accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto.
7.3 I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere
asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere
alterati in qualsiasi modo, pertanto l’interessato può solo prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione, oppure può
chiederne fotocopia.
7.4 I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza
dell’Istituzione scolastica, rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che
eventualmente dovessero arrecare ai documenti: danneggiamento, distruzione o
perdita. La soppressione, la distruzione o il deterioramento di un documento
sono passibili di denuncia penale ai sensi dell’art. 351 del c.p.
7.5 Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone,
l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente
alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche
mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal
richiedente.
7.6 Su richiesta dell’interessato, l’Istituzione scolastica rilascerà
fotocopia dei documenti richiesti.
7.7 Le copie possono essere autenticate.
7.8 L’accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti
informatici avviene mediante stampa dei documenti richiesti.
7.9 Qualora vi siano richieste di "prendere visione” per un numero di
documenti ritenuto eccessivamente gravoso e incompatibile con le normali
operazioni amministrative, potrà essere disposto l’accesso solo tramite
rilascio di copie (con i necessari tempi procedurali e con gli oneri previsti
dal presente Regolamento).
Art. 8
COSTI VISURA,
NOTIFICHE, RILASCIO COPIE
8.1 La visione dei documenti senza oscuramento è
gratuito.
8.2 La visione con oscuramento comporta il rimborso dei
costi dell’attività di ricerca e oscuramento parziale (per la tutela dei dati
relativi ad altri utenti) e costi di notifica agli interessati, pari a € 15,00
da versare sul c/c bancario IBAN IT89C0503439120000000001294 dell’Istituto.
8.3 La notifica ad ogni controinteressato, se non
utilizzabile posta elettronica certificata, comporta un costo di € 10,00 da
versare sul c/c postale dell’Istituto (ad esclusione delle notifiche
indirizzate a personale in effettivo servizio presso l’Istituzione scolastica);
tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono
a carico del richiedente l’accesso e potranno essere richiesti in anticipo per
l’avvio del procedimento.
8.4 Il rilascio delle copie di documenti è subordinata al rimborso del
costo di riproduzione, sotto forma di marche da bollo:
·
€ 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati
di altri soggetti;
·
€ 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di
altri soggetti;
·
€ 0,50 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati
di altri soggetti;
·
€ 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano copertura di dati di altri
soggetti.
8.5 Per il rilascio copie autentiche, si richiede il
pagamento dell’imposta di bollo, con una marca di € 16,00 (ogni quattro
facciate)
8.6 Qualora risulti prevedibile un importo superiore a € 20,00 potrà
essere chiesto il versamento di un anticipo, in base alle copie preventivabili,
prima di procedere alla predisposizione delle stesse.
Art. 9
COMUNICAZIONE AI
CONTROINTERESSATI
9.1 Qualora l’Istituzione scolastica dovesse individuare soggetti
controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, con Raccomandata
con avviso di ricevimento o mediante Posta Elettronica Certificata.
9.2 I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della
comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di
accesso. Decorso tale termine, l’Istituzione scolastica, accertata la ricezione
della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla valutazione
della richiesta.
Art. 10
ATTI ESCLUSI DAL
DIRITTO DI ACCESSO
10.1 Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.P.R.
12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi):
·
rapporti informativi sul personale dipendente;
·
documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali
relativi al personale anche in quiescenza;
·
documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti
informativi o valutativi;
·
documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della
Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea
responsabilità civile, penale, amministrativa;
·
documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è
strettamente indispensabile per la tutela dell’interessato o dei suoi diritti
di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);
·
gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione scolastica
in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni
modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni
amministrative;
·
documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una
tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o
di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure
conciliative o arbitrali;
·
annotazioni, appunti e bozze preliminari;
·
documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla
consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi
restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.
10.2 Il presente elenco ha natura indicativa e non tassativa, per gli atti non
menzionati si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Art. 11
RIGETTO DELLA
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
11.1 Il diritto di accesso è esercitato relativamente ai documenti
amministrativi e alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è
correlato con l’interesse di cui il richiedente dimostri, con idonea e
specifica motivazione, di essere il titolare.
11.2 Il provvedimento di rigetto della richiesta di
accesso agli atti, adeguatamente motivato de iure, sarà notificato al soggetto
richiedente, via raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC.
11.3 ll richiedente, in caso di diniego della domanda, può
presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento di rigetto, alla Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Tribunale
Amministrativo Regionale.
Art. 12
DIFFERIMENTO DELLA
RICHIESTA
12.1 In caso di differimento della richiesta di accesso agli
atti, l’Istituzione scolastica darà comunicazione motivata al soggetto
richiedente via Raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC.
Titolo II
ACCESSO CIVICO
(o ACCESSO CIVICO SEMPLICE)
Art. 13
ACCESSO CIVICO
SEMPLICE
(art. 5 co. 1 D.Lgs. n. 33/2013, come
modificato dal D.Lgs. 97/2016)
13.1 L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e
informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla
mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge,
sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai
documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
13.2 La richiesta di accesso civico semplice può essere presentata mediante
riempimento dell’apposito modulo Mod, ACS (scaricare dal sito web)
sottoscritto dal richiedente:
·
direttamente presso gli uffici di Segreteria,
·
a mezzo posta raccomandata, o fax;
·
via mail, all’indirizzo di posta elettronica della scuola.
13.3 Il responsabile del procedimento è
il Dirigente Scolastico
13.4 L’istituzione scolastica
provvederà, al più presto, a pubblicare sul sito web il documento richiesto.
Solo in casi eccezionali sarà consegnata copia cartacea del documento al
richiedente.
Titolo III
ACCESSO GENERALIZZATO
(o ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)
Art. 14
ACCESSO GENERALIZZATO
14.1 Consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
ai sensi dell’art. 5 co. 2 D.Lgs. n. 33/2013, come modificato
dal D.Lgs. 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.
14.2 L’accesso generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA non
è condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed
è volto a favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art 1 co. 1
Decreto trasparenza) .
14.3 Il responsabile del procedimento di accesso agli atti è il Dirigente
Scolastico, il quale può delegare al DSGA o ad altro funzionario degli Uffici
di Segreteria.
Art. 15
AMBITO SOGGETTIVO – A
CHI SI PUÒ FARE LA RICHIESTA
15.1 Il diritto di accesso
generalizzato si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, come
esemplificate all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, quindi anche alle Istituzioni scolastiche pubbliche.
Art. 16
AMBITO OGGETTIVO –
OGGETTO DELLA RICHIESTA
(Cfr. § 4.2. delle Linee guida)
16.1 La richiesta deve consentire all’istituzione scolastica di
identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
16.2 Devono essere ritenute
inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere
all’istituzione scolastica di identificare i documenti o le informazioni
richieste.
16.3 L’amministrazione non è tenuta a
rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di
accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle
informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti. Si
considerano ammissibili le operazioni di elaborazione che consistono
nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione
richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia
funzionale a rendere possibile l’accesso.
16.4 Con la richiesta di accesso
generalizzato possono essere richiesti solo i documenti, dati e informazioni in
possesso dell’istituzione scolastica. L’amministrazione non è tenuta a
raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una
richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base
dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso
Art. 17
LIMITI ALL’ACCESSO
GENERALIZZATO
17.1 L’accesso generalizzato è escluso nei casi indicati nei commi 1, 2 e
3 dell’art. 5 bis, D.Lgs. n. 33/2013 modificato con D.Lgs. n. 97/2016, ossia
nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e
generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente
la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente
secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.
17.2 Si considerano limiti assoluti (eccezioni
assolute), ai sensi dell’art. 5-bis co, 3 del Decreto trasparenza:
·
il segreto di Stato;
·
i casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.
17.3 Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere, invece, limiti
relativi (eccezioni relative o qualificate)
posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico
elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del Decreto trasparenza:
1) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei
seguenti interessi pubblici:
·
la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
·
la sicurezza nazionale;
·
la difesa e le questioni militari;
·
le relazioni internazionali;
·
la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
·
la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
·
il regolare svolgimento di attività ispettive.
2) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei
seguenti interessi privati:
·
la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina
legislativa in materia;
·
la libertà e la segretezza della corrispondenza;
·
gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica,
ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti
commerciali.
Art. 18
DINIEGO DI ACCESSO IN
CASO DI ECCEZIONI QUALIFICATE – ACCESSO PARZIALE
18.1 Una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute,
l’amministrazione deve verificare se l’ostensione degli atti possa determinare
un pregiudizio concreto e probabile agli interessi pubblici o privati indicati
dal legislatore.
18.2 L’Istituzione scolastica può escludere o limitare l’accoglimento
della richiesta dando opportuna motivazione, se la richiesta attiene ad
informazioni/dati/documenti che possono creare un pregiudizio alla tutela degli
interessi elencati all’art. 17 co. 3 del presente Regolamento.
18.3 L’Istituzione scolastica consente l’accesso parziale utilizzando
la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione
dell’interesse sotteso alla eccezione qualificata sia assicurato dal diniego di
accesso di una parte soltanto di esso. In questo caso, l’amministrazione è
tenuta a consentire l’accesso alle parti restanti (art. 5-bis, co. 4,
Decreto trasparenza).
Art. 19
RICHIESTE MASSIVE
19.1 L’Istituzione scolastica è tenuta a consentire l’accesso generalizzato
anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno
che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare
un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento
dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel
provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di
stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di
pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’istituzione
scolastica.
Art. 20
PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 3, del D. lgs. n. 33/2013; art. 38,
commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
20.1 La richiesta di accesso
generalizzato può essere presentata mediante riempimento dell’apposito
modulo Mod, ACG (scaricare dal sito web), sottoscritto dal richiedente
unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento di
identità:
·
direttamente presso gli uffici di Segreteria,
·
a mezzo posta raccomandata, fax;
·
via mail, all’indirizzo di posta elettronica della scuola.
20.2 Il procedimento di accesso
generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel
termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione
al richiedente e agli eventuali controinteressati (ex art. 5 co. 6 Decreto
trasparenza).
Art. 21
CONTROINTERESSATI
(art. 5 co. 5 Decreto trasparenza)
21.1 Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’istituzione
scolastica, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo
5-bis, comma 2 decreto trasparenza, è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC.
21.2 Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via
telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui all’art. 20 co. 2 del presente Regolamento
è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale
termine, l’istituzione scolastica provvede sulla richiesta, accertata la
ricezione della comunicazione.
Art. 22
ACCOGLIMENTO DELLA
RICHIESTA DI ACCESSO
(art. 5 co. 6 Decreto trasparenza)
22.1 In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato,
l’Istituzione scolastica provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente
i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi
dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del Decreto trasparenza, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i
documenti richiesti ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione
degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
22.2 In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante
l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata
indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e
provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima
di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del
controinteressato.
Art. 23
RIFIUTO, DIFFERIMENTO
E LIMITAZIONE DELL’ACCESSO
(art. 5 co. 6 Decreto trasparenza)
23.1 Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono
essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo
5-bis Decreto trasparenza.
Art. 24
IMPUGNAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI DINIEGO TOTALE O PARZIALE DELL’ACCESSO. MANCATA RISPOSTA
(art. 5 co. 7 Decreto trasparenza)
24.1 Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta
entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta
di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all’ art. 43 del Decreto trasparenza, decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
24.2 Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di
cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla
comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte
del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e
comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
24.3 Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo
Amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010,
Art. 25
COSTI DI RILASCIO DEI
DOCUMENTI CARTACEI E DELLE NOTIFICHE
(art. 5 co. 4 Decreto trasparenza)
25.1 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito.
25.2 Il rilascio di dati o documenti in formato cartaceo è subordinato al
rimborso dei costi la riproduzione e la ricerca dell’atto e per le
eventuali notifiche, come specificato nei commi 3, 4, 5, 6 dell’art. 8 del
presente Regolamento.
Art. 26
RINVIO NORMATIVO
26.1 Per ogni altra situazione non prevista e disciplinata nel presente
Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Art. 27
ALLEGATI
27.1 Sono allegati al presente Regolamento, di cui fanno parte integrante:
Allegato-1-Dlgs-33.13-novellato-con-DLgs-n.-97.16
Allegato-2.-Elenco-Obblighi-di-Pubblicazione
Allegato-3.-Linee-Guida-ANAC-sul-FOIA
Allegato-4-MOD.-AI-RICHIESTA-accesso-informale
Allegato-5-MOD.-AF-RICHIESTA-accesso-formale
Allegato-6-MOD.-ACS-RICHIESTA-accesso-civico
Allegato-7-MOD.-ACG-RICHIESTA-accesso-generalizzato