Delibera ANAC 08/03/2017 - estratto Dirigenti scolastici
In
considerazione delle particolarita' delle istituzioni scolastiche, del ridotto
grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attivita' da esse svolte,
l'Autorita', come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene
opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui
all'art. 14, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 1 ter. Anche le
osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la
peculiarita' della natura e delle funzioni svolte nonche' le ridotte dimensioni
che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre
amministrazioni pubbliche ricomprese nell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 165/2001.
Pertanto,
in un'ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di
trasparenza di cui all'art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei
dati indicati al comma 1, lettera da a) ad e), con esclusione dei dati di cui
alla lettera f).
Decreto
legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33
Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale
regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a
tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i
compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi
di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati
relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli
altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
l'indicazione dei compensi spettanti;