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Articolo 29, comma 1 – Obblighi
di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano
degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati
concernenti il monitoraggio degli obiettivi 1.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di
previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni
grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e
comprensibilità.
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