Il legislatore introduce
la nozione di "accesso civico”, con la quale si definisce il diritto
offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che
dovrebbero essere pubblicate sul sito internet.
Questa forma
di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è
soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va
avanzata al responsabile della trasparenza.
Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet.
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990.
Se
ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare
solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria:
obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso
decreto n. 33 nella seconda parte