REGOLAMENTO PER PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) PRESSO L’I.C. P. LEVI – MARINO 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTOLa
legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto
nell’ordinamento italiano una misura finalizzata a favorire l’emersione
di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come
whistleblowing.Con
l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di
un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai
danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La
segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di
manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower
contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni
pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso,
per l’interesse pubblico collettivo.Il
whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a
tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il
whistleblower. Lo scopo principale del whistleblowing è quello di
prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.2. SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURAScopo
del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono
ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le
incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o
discriminazioni. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla
presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare
indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità
di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che
gli vengono offerte nel nostro ordinamento.3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONEVengono
considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti,
rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno
dell’interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare
azioni od omissioni, commesse o tentate:penalmente rilevanti;poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla scuola o ad altro ente pubblico;suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della scuola;suscettibili
di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e
cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Istituto.Il
whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del
segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del
rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONIIl
whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli
uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed
accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di
segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere
i seguenti elementi:generalità
del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della
posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Istituto scolastico;una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;se
conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il
servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il
soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti
oggetto di segnalazione;l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.Le
segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di
identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità
previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si
presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di
particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni
relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi
o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o
eventi particolari, ecc.).5. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONEL’Istituto
scolastico mette a disposizione un apposito modello per la segnalazione
dei presunti illeciti e irregolarità. Il modello è reperibile nel sito
web dell’Istituto nella sezione "Amministrazione trasparente” (in fondo a
questa pagina). Tuttavia, la segnalazione può essere redatta anche in
difformità al modello suggerito. La segnalazione va indirizzata al
Responsabile per la trasparenza dell’Istituto. Qualora il whistleblower
rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione
interna non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente
Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno
erariale. La segnalazione può essere presentata con le seguenti
modalità:mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica
[email protected].
In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal
Responsabile della trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti
salvi i casi in cui non è opponibile per legge;a
mezzo del servizio postale o "brevi manu"; in tal caso, per poter
usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la
segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la
dicitura "All’attenzione del Responsabile della trasparenza
riservata/personale”.6. ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONELa
gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate
nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la trasparenza che
vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza
effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione
personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono
riferire sui fatti segnalati. Qualora, all’esito della verifica, la
segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la trasparenza, in
relazione alla natura della violazione, provvederà:a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;a comunicare l’esito dell’accertamento all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)A)
Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione
al diritto di accesso della segnalazione. Ad eccezione dei casi in cui
sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o
dell’art.2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è
opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o
amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del
whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla
segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra,
l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso
consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione
della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale
informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di
responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di
responsabilità previste dall’ordinamento. Per quanto concerne, in
particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del
segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato
solo nei casi in cui:vi sia il consenso espresso del segnalante;la
contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante
risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre
che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede
di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.La
segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di
accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e
ss.mm.ii.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né
di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito
delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della
l. n. 241/90 s.m.i..B) Divieto di discriminazione nei confronti del
whistleblower.Nei
confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della
presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di
ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le
azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro
intollerabili. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e
denunciato siano entrambi dipendenti dell’Istituto scolastico. Il
dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto
di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia
circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e al Dirigente scolastico dell’Istituto.8. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWERLa
presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e
disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o
diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice
civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e
nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente
policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o
effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e
ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale
strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.9. MODELLO PER LA SEGNALAZIONEScarica da qui il modello per la segnalazione del presunto illecito: modello di segnalazione .