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 Prevenzione della Corruzione

La disciplina in vigore fino al 14 luglio 2023

Definizione 

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti nell’ interesse generale, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

IL RUOLO DI ANAC

ANAC riceve e gestisce sia le segnalazioni di illeciti che rientrino nella propria competenza, che le comunicazioni di misure ritorsive adottate nei confronti dei segnalanti. Competenti alla ricezione delle segnalazioni di illeciti sono anche il RPCT, l’autorità giudiziaria e quella contabile.
Qualora ritenga fondata una segnalazione nei termini chiariti dalla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, che ha ad oggetto materie di propria competenza l’Autorità procede alla trattazione della stessa e ne comunica l’esito al segnalante. L’Autorità trasmette, invece, all’ispettorato della funzione pubblica, all’Autorità giudiziaria ordinaria e/o a quella contabile, a seconda della natura dell’illecito segnalato, le segnalazioni che esulano dal proprio ambito di competenza. 
ANAC è anche competente a ricevere e gestire i casi nei quali i segnalanti ritengono di aver subito ritorsioni a causa di una segnalazione fatta e a comminare una sanzione pecuniaria all’autore del comportamento ritorsivo.
ANAC, inoltre, tutela la riservatezza della identità del segnalante, attraverso l’uso di un sistema di crittografia utilizzato per ricevere le segnalazioni che pervengono tramite piattaforma informatica e comunicare anonimamente con il segnalante., 
Il potere sanzionatorio di ANAC si estende altresì  ai casi di inerzia dei RPCT che non abbiano effettuato alcuna attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta e alle amministrazioni prive di un sistema di inoltro e gestione delle segnalazioni.

L'ANAC IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE

NON tutela diritti e interessi individuali;

NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;

NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;

NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante.

 

Che cosa si può segnalare

La normativa è chiara nell’indicare la tutela dell’interesse della pubblica amministrazione come principio cardine dell’intero istituto. Il perseguimento di questo interesse primario comporta che vengano considerate segnalazioni legittime quelle relative a reati o anche mere irregolarità che contrastino con un interesse pubblico.
ANAC ritiene che rientrino tra i fatti segnalabili tutti i reati contro la pubblica amministrazione, i comportamenti impropri di un funzionario pubblico contrari all’interesse pubblico, illeciti civili, irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività di un ente. Sono ricompresi anche i tentativi di violazione, nonché le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.


Chi può segnalare

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1.2 D.Lgs. n.165/2001), tra cui gli enti pubblici non economici nazionali e regionali e le Autorità amministrative indipendenti;

I dipendenti degli enti pubblici economici;

I dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2359 CC), tra cui anche le società in house e le società quotate;

I lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere o servizi in favore della pubblica amministrazione.

 

Protezione dell'identità

L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dei dati identificativi dell’identità del segnalante  , mentre il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata su questo portale consente al segnalante di "dialogare” con Anac in modo anonimo e spersonalizzato.
Grazie all'utilizzo di questo protocollo il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione.
Per tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. 
D'altronde, l’utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.

Elenco dei Piani Triennali Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per le istituzioni scolastiche della Lombardia pubblicate dall'USR

Elenco delle relazioni annuali al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le istituzioni scolastiche della Lombardia pubblicate dall'USR:
Link alla relazione annuale dell'USR

Responsabile della Prevenzione della Corruzione Direttore Generale USR Lombardia Dott. Piergiorgio Cosi

 
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
L’Istituzione scolastica non ha adottato regolamenti specifici in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, ma applica le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato dall’Ambito Territoriale di riferimento.
Pertanto, non vi sono ulteriori regolamenti da pubblicare in questa sezione.
 
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
L’Istituzione Scolastica non ha ricevuto segnalazioni o prescrizioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 190/2012.
Pertanto, non vi sono atti da pubblicare per la presente sezione.
 
Atti di accertamento delle violazioni
Non è stato ricevuto alcun atto di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013


Ultimo aggiornamento 02/03/2026 16:05:10


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