Art. 12, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dalla L. 11/12/1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione , le P.A. pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella Banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.
Sono , altresì, pubblicati, le direttive , le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli Statuti e alle norme di legge regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenze dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.