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Norma di riferimento
dlgs 33/2013
Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti
pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché
alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali
l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con
l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di
diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a
controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o
vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici
o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della
eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio
dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli
organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e
il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i
siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di
incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a
qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo
promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1,
lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti
delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le
disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti
delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati
regolamentati e loro controllate.