Per
quanto riguarda le modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati
nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive:
·
vedasi i controlli sulle
imprese;
·
si effettuano controlli
d’ufficio in tempo reale all’atto della prima nomina sulle dichiarazioni
fornite dai soggetti presenti nelle graduatorie ai fini degli aggiornamenti
delle stesse.
Negli atti pubblicati all’Albo si trovano sempre pubblicate le
indicazioni su eventuali procedure interne.
Certificati e autocertificazioni
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge
183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra
amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei
certificati:
"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47.”
cioè dalle autocertificazioni.
Pertanto,
sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta
la seguente dicitura:
"Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi.”
In breve,
questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo
certificati in bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato
viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Con
questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo,
utile, ma non utilizzato, cioè l’uso dell’autocertificazione per dichiarare
dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere
certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare
l’autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe
bastato recarsi solo all’ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione
ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta
del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i
gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti
di notorietà.
Per
presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni,
ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su
questa deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62. Tale obbligo viene
meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di
esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e
successive modificazioni ed integrazioni.