Liceo Scientifico " V.VOLTERRA "
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 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Per quanto riguarda le modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive:

·        vedasi i controlli sulle imprese;

·        si effettuano controlli d’ufficio in tempo reale all’atto della prima nomina sulle dichiarazioni fornite dai soggetti presenti nelle graduatorie ai fini degli aggiornamenti delle stesse.

 

Negli atti pubblicati all’Albo si trovano sempre pubblicate le indicazioni su eventuali procedure interne.

 

Certificati e autocertificazioni

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”
cioè dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.”

In breve, questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile, ma non utilizzato, cioè l’uso dell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l’autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all’ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.



Ultimo aggiornamento 05/04/2016 13:56:30


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